L’obbligo formativo per il 2020. Possibilità di “sanare” i crediti mancanti nel triennio 2017-2019. FAD – Formazione A Distanza in deroga agli art. 17 e 22 Regolamento CNF.

Ai sensi della L. 247 del 31 dicembre 2012, art. 11L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia”.

Le modalità della formazione continua sono disciplinate dall’art. 12 del Regolamento CNF n. 6 del 16 luglio 2014:

“… 3. Il periodo di valutazione dell’obbligo di formazione ha durata triennale.

4. L’iscritto deve conseguire, nell’arco del triennio formativo, almeno n. 60 Crediti Formativi, di cui n. 9 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale.

5. Ogni anno l’iscritto deve conseguire almeno n. 15 Crediti Formativi, di cui n. 3 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie. È consentita la compensazione dei Crediti Formativi maturati solo nell’ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 Crediti Formativi per anno. La compensazione può essere operata tra annualità consecutive all’interno del medesimo triennio formativo. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale.

6. Il numero di Crediti Formativi conseguiti in modalità e-learning ovvero streaming non può superare il limite del quaranta per cento (40%) del totale dei Crediti Formativi da conseguire nel triennio”.

Il primo triennio di riferimento si è concluso il 31 dicembre del 2019 ed è sorto il problema della verifica della continuità professionale, direttamente collegato all’adempimento dell’obbligo formativo nel triennio appena concluso.

Il problema non è da poco, considerato che il mancato rispetto dell’obbligo formativo comporta l’applicazione di una sanzione “commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.” (art. 21 Codice Deontologico Forense).

Diversi COA hanno, prima della pandemia, interpellato il CNF per comprendere come poter risolvere il problema di tanti professionisti che, per un motivo o per l’altro, non sono stati in grado di raggiungere la quota di crediti formativi prevista dalla normativa.

Il Consiglio Nazionale Forense con una serie di recentissime delibere ha dato la possibilità di “sanare” le eventuali carenze relative al triennio 2017-2019, prevedendo che “i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e materie, da parte dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017-2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo”. (Delibera CNF 168 del 20 marzo 2020).

L’iscritto, quindi, che non ha completamente adempiuto l’obbligo per il triennio 2017/2019 potrà frequentare sino al 31 dicembre 2020 eventi formativi – anche in via esclusiva con la modalità a distanza – per recuperare i crediti non conseguiti nel triennio precedente, sia nelle materie ordinarie, sia in quelle obbligatorie, nel rispetto del monte crediti complessivo di 60 di cui 9 nelle materie obbligatorie nel triennio. Fatto salvo l’obbligo di acquisire comunque almeno 5 crediti, di cui 3 nelle materie ordinarie e 2 in quelle obbligatorie, da imputarsi all’anno 2020.

Va precisato che i 5 crediti da acquisire per il 2020 non possono essere, a loro volta, compensati con crediti in esubero relativi al triennio 2017-2019, quindi dovranno essere necessariamente acquisiti entro il 31 dicembre 2020.

Nella medesima delibera CNF n. 168 si precisa inoltre che:

  1. L’anno solare 2020 non verrà contato ai fini del triennio formativo, nel senso che non rientra in nessun triennio formativo, rappresentando un anno a sé. Il prossimo triennio formativo sarà quindi 2021-2023.
  2. Per l’anno 2020 occorre comunque rispettare l’obbligo formativo di 5 crediti di cui 3 nelle materie ordinarie e 2 nelle materie obbligatorie
  3. Nel 2020 tutti i crediti sono conseguibili tramite FAD (formazione a distanza): e-learning, streaming, webinar, videoconferenza ecc. Questa possibilità riguarda sia i 5 crediti minimi da conseguirsi obbligatoriamente, sia i maggiori crediti attribuiti dalla partecipazione ad ulteriori eventi formativi.

Al fine di dare piena attuazione al deliberato n. 168, il CNF ha emesso, inoltre, la delibera n. 193 sempre in tema di “Formazione Continua” consentendo, limitatamente all’anno 2020 e fino al 31 dicembre 2020 agli Ordini territoriali e alle Associazioni Forensi, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, di determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati con la modalità FAD (formazione a distanza) … a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l’identità dei partecipanti all’inizio dell’evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine.

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