Siamo appena entrati nella fase 2 del lock-down provocato dalla pandemia del Covid-19 ed ancora non abbiamo imparato a gestire le nuove modalità di gestione dei rapporti sociali, che – è bene sottolinearlo – continuano a presentare notevoli rischi e che comportano ancora l’adozione, ora più che prima, delle misure di sicurezza e di distanziamento. Non dobbiamo quindi interrompere l’utilizzo delle mascherine e dei guanti, ancora dobbiamo lavarci le mani con il sapone almeno per 60 secondi e in ultimo, ma il più importante, dobbiamo mantenere la distanza di almeno un metro.
Queste misure appaiono agevoli da attuare quando parliamo di attività all’aria aperta, mentre costituiscono un serio problema logistico quando spostiamo l’attenzione verso ambiti più ristretti o limitati, come locali, strutture ricettive, alberghi, locali commerciali ecc. Come comportarsi quindi nei rapporti contrattuali già in essere, ma soprattutto per quelli futuri?

Forza maggiore o eccessiva onerosità?

L’approssimarsi della stagione estiva sta già presentando agli operatori del settore i primi problemi logistici: come affrontare il tema del distanziamento? Quanti utenti posso gestire all’interno della mia struttura senza che ciò possa presentare fonte di rischio per gli utenti ma soprattutto per gli operatori, i dipendenti ed i collaboratori?
I problemi sono tantissimi ed in questi giorni gli operatori economici, ciascuno per le proprie attività, sta cercando di capire come poter organizzare al meglio le proprie strutture. L’alternativa all’adozione di misure di sicurezza è infatti, allo stato, la chiusura dell’attività.
Ci si pone a questo punto il problema se i decreti emessi dal Presidente del Consiglio, e più in generale la pandemia del Covid-19 possano giustificare un inadempimento contrattuale (pensiamo alle prenotazioni per le vacanze estive) per causa di “forza maggiore” o anche per “eccessiva onerosità
Il problema nasce dal fatto che nel nostro ordinamento il concetto di “forza maggiore” e di “eccessiva onerosità” non sono definite in maniera precisa, ma sono sempre state oggetto di interpretazione da parte del Giudice che analizzava, di volta in volta, il “peso” delle rispettive prestazioni sinallagmatiche, per valutare sia la sussistenza della “forza maggiore”, ma soprattutto la valutazione della “eccessiva onerosità” della prestazione.
Con “forza maggiore” si intende “una serie di eventi incontrollabili che, al momento della stipula dell’accordo, siano anche imprevedibili”.
Quindi qualcosa che non solo è estraneo ai soggetti del contratto, ma soprattutto che non è prevedibile.

La tutela a livello internazionale

A livello internazionale il concetto di “forza maggiore” è definito nella “Convenzione di Vienna”: “Una parte non è responsabile dell’inadempienza di uno qualsiasi dei suoi obblighi se prova che tale inadempienza è dovuta ad un impedimento indipendente dalla sua volontà e che non ci si poteva ragionevolmente attendere che essa lo prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto, che lo prevedesse o lo superasse, o che ne prevedesse o ne superasse le conseguenze.” Quindi la “forza maggiore”, secondo l’art. 79 della Convenzione di Vienna, è un impedimento, un ostacolo indipendente dalla volontà del soggetto contraente e soprattutto non “ragionevolmente” prevedibile.
Anche il concetto di “eccessiva onerosità” è stato previsto a livello internazionale (c.d. hardship clause) per tutelare il contraente a fronte di una prestazione divenuta eccessivamente onerosa per cause sopravvenute, ma pochi ordinamenti nazionali hanno disciplinato tale ipotesi di tutela, prevedendo piuttosto l’immodificabilità delle condizioni contrattuali se non nella misura in cui il medesimo contratto lo consente: in pratica, se nel contratto non è espressamente disciplinata l’ipotesi della eccessiva onerosità e il contraente “debole” se non adempie, sarà soggetto alle sanzioni conseguenti al suo inadempimento.

Cosa ci aspetta.

Durante la fase 1 del lock-down aziende, imprese ed in genere tutte le attività non essenziali, sono state costrette alla chiusura, tanto da rendere impossibile l’adempimento alle obbligazioni precedentemente stipulate (es. il ristorante che non ha potuto dar luogo al ricevimento di nozze): in questo caso l’inadempimento è assolutamente non colpevole in quando etero determinato dall’imposizione di un atto autoritativo (i DPCM emessi dal Presidente del Consiglio) che costituiscono un’esimente assoluta (c.d. factum principis) che esclude ogni possibilità risarcitoria per il creditore, essendo l’ordine delle pubbliche autorità un elemento cogente ed estraneo alla sfera di controllo del debitore.
Per il prossimo futuro, invece, la prospettiva che dovrà essere presa in considerazione è quella della “eccessiva onerosità”, in quanto le disposizioni del Governo ed in generale l’obbligo di adozione di rigide misure di sicurezza, renderanno l’adempimento delle obbligazioni assunte particolarmente onerose, ma certamente non impossibili.
Poiché il concetto di “eccessiva onerosità” è particolarmente labile e soggettivo, sarà compito di ciascun operatore economico effettuare una analisi preventiva ma soprattutto presuntiva, in quanto non conosciamo assolutamente il decorso della pandemia per i prossimi mesi, per poter organizzare al meglio la propria attività e gestire i rapporti con i propri clienti che, possiamo già agevolmente prevedere , non saranno particolarmente semplici e sereni.
Una verifica alle condizioni contrattuali già in essere, oppure un adeguamento per i rapporti economici futuri è non solo consigliata, ma quasi essenziale per ridurre al minimo i problemi e le contestazioni, così come è fondamentale una corretta pianificazione della propria attività per evitare di incorrere in sanzioni amministrative o anche penali per il mancato rispetto delle disposizioni in essere e di quelle future.

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